Art. 90 – Squalifica del campo: nozione - FIPAV -
1. La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di disputare su un campo neutro, fissato dall'organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più gare dello stesso campionato che, secondo il calendario, l'associato punito avrebbe dovuto disputare sul proprio campo.
2. Ai fini dell'individuazione del campo di gioco neutro, l'associato deve comunicare a mezzo fax entro le ore 18.00 del giorno di affissione del provvedimento alla competente Lega ed all'organo federale competente all'organizzazione del campionato, la disponibilità di un idoneo impianto di gioco in provincia diversa dalla propria e distante almeno 70 Km. dalla sede dell'impianto squalificato.
3. Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati nazionali di primo e secondo livello.