Art. 90 Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico- finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro; c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;

f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.