Art. 90 sexies Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.

7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.

8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Norme transitorie

1. L'adempimento riguardante il pagamento degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VI), lett. B), par. VI) e lett. C), par. IV) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024.

2. L'adempimento riguardante il versamento delle ritenute Irpef relative degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VII), lett. B), par. VII) e lett. C), par. V) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024.

3. Le nuove modalità di calcolo, nonché l'incremento della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), saranno applicate a partire dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024.

4. Le percentuali relative all'incremento dell'importo della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto anche dell'indicatore di Indebitamento e/o dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), troveranno applicazione dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2025/2026. Per le campagne trasferimenti delle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale del 25% di cui alle citate disposizioni è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 15% e del 20% e la percentuale del 50% è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 30% e del 40%.

5. Il termine del 31 ottobre per l'adempimento di cui all'art. 85, lett. A), par. XI), lett. B), par. XI) e lett. C), par. IX) è posposto per la corrente stagione sportiva al 30 novembre 2022.