Art. 91 - Obbligo di disputare gare a porte chiuse: nozione - FIPAV -

1. L'obbligo di disputare gare a porte chiuse consiste nel divieto, rivolto ad un associato, di ammettere spettatori ad assistere ad una o più delle gare che si disputeranno nel suo terreno di gioco.

2. Nel caso che un affiliato abbia più squadre, l'organo giurisdizionale dovrà specificare nel suo provvedimento a quali gare non dovranno essere ammessi spettatori.

3. Il divieto non opera per i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori ed i giocatori nazionali purché muniti delle apposite tessere vidimate dalla SIAE e rilasciate dalla FIPAV nonché per i giornalisti accreditati.

4. Il primo arbitro deve disporre l'allontanamento dal campo di coloro che non presentano la regolare documentazione del proprio diritto ad assistere nonché di coloro che incitano una delle due squadre.

5. Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati regionali di primo e secondo livello.