Art. 92 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale
1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.
5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico- agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.