Art. 92 Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.