Art. 93 Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC - Divisione Calcio Femminile. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o FIGC - Divisione Calcio Femminile entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario.

3. I calciatori/calciatrici "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega o presso la FIGC -Divisione Calcio Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.