Art. 93 Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.