Art. 94 quater Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società LND e società della Divisione Serie B Femminile
1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.
2. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione calcio a cinque, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.
I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
3. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della Divisione Serie B Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.
I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
4. Le controversie relative ai contratti di lavoro sportivo di cui ai commi 2 e 3 sono devolute alla Commissione Contratti Collaboratori, prevista dall'art. 94 opties.
5. Le decisioni della Commissione Contratti Collaboratori possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Collaboratori deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.
6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Collaboratori divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.