Art. 94 quinquies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di soci
1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.
3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.
4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.
5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.
7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.
8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.