Art. 94 ter Contratti di Lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND
1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.
I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calcatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.
Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.
È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato conla società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.
3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.
I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.
4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.
5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.