Art. 95 bis Disciplina della concorrenza

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;

b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;

b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.

3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;

b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;

c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.