Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato non professionistico, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o dalla FIGC.
Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Calcio Femminile, limitatamente alla Serie B, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la FIGC. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
9. ABROGATO
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
NORMA TRANSITORIA: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.