Art. 97 Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, chiunque può, con la domanda cautelare o con distinto atto notificato alle controparti, chiedere al Presidente della sezione del Tribunale federale competente, di disporre misure cautelari provvisorie.

2. Il Presidente della Sezione o un suo delegato verifica che la notificazione dell'atto si sia perfezionata nei confronti dei destinatari e provvede con decreto motivato non impugnabile con il quale fissa la discussione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile.

3. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla camera di consiglio di cui al comma 2. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata alle altre parti.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.