Art. 99 Composizione della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello si articola in quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Ogni sezione è presieduta da un Presidente ed è composta da almeno sette componenti compresi Presidente e Vicepresidente. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite.

2. Le Sezioni unite trattano gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica di cui al Capo IV del presente Titolo.
3. Il Consiglio federale ogni anno individua le materie di competenza prevalente delle singole sezioni.

4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente. Alle riunioni della Sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.
5. Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Alle Sezioni unite, oltre al Presidente della Corte, partecipano i Presidenti delle sezioni giudicanti ed un componente della sezione competente per materia relativamente alla controversia, individuato dal Presidente della Corte. In caso di impedimento del Presidente di sezione partecipa il Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dai Presidenti delle sezioni successive.

6. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.

7. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.