Art. 99 Premio di  formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come "giovane dilettante" o "giovane di serie", ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");

- il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale", tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di "Premio Totale" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le "Società Formatrici", non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di "Premio Totale" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

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