Art. 99 - Sanzioni in materia di irregolarità amministrative delle società sportive iscritte ai campionati di massima serie - FIPAV -
1. Ferme le sanzioni disciplinari già previste dal presente Regolamento Giurisdizionale, in caso di deferimento di società sportive o di tesserati, da parte di Organi di Lega a ciò legittimati, per la violazione di norme previste dal vigente Regolamento di Ammissione ai Campionati Maschili e Femminili di serie A1 e A2 (di seguito "RAC"), saranno applicate dal Tribunale Federale le sotto elencate sanzioni sportive:
a) mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti delle atlete/i e dei tecnici tesserati:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
b) mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle fideiussioni escusse dalla Lega:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
c) accertata non veridicità della documentazione prevista dal presente Regolamento, nei limiti ed entro i termini previsti:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;
d) mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega:
- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;
- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione.
2. Nel caso in cui la sentenza che disponga sanzioni di cui al precedente punto 1. divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di regular season, la sanzione sportiva sarà scontata nella successiva stagione.