Art. 99 ter Premio alla carriera per le società di calcio femminile
1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come "giovane" o "giovane dilettante" o "giovane di serie", quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile.
2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Serie B Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.
Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Serie B Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di tesseramento (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.
3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la societàobbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.
Norma transitoria
La detrazione di cui al comma 2 riguarderà anche "il premio di preparazione" o il "premio di addestramento e formazione tecnica" eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.