Art. l - Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: Lega Serie A) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: Società Associate).. 

2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto - Regolamento e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.

3. In particolare, la Lega Serie A:

a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate;

b. organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera;

c. organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;

d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari;

e. regolamenta, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radiocronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;

f. regolamenta, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;

g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;

h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;

i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;

j. rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;

k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto – Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;

l. rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi;

m. detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse;

n. rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo il presente Statuto - Regolamento.