Articolo 1 Natura e attribuzioni
1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (in abbreviazione e di seguito: Lega Pro) quale associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in abbreviazione e di seguito: F.I.G.C.) che partecipano al Campionato di calcio professionistico Serie C (in abbreviazione e di seguito: Campionato Serie C).
2. La Lega Pro, quale associazione di categoria di società sportive professionistiche affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: Statuto Federale) e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa e amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge, dunque, tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, dello Statuto Federale e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: N.O.I.F.), sono di competenza della F.I.G.C.
3. In particolare, la Lega Pro:
a) promuove, in ogni sede e con ogni attività consentita, gli interessi generali collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi previsti dalla legge o dall'ordinamento federale o dal presente statuto, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza e parità di trattamento;
b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale e dalle N.O.I.F., il Campionato e qualunque altra manifestazione riservata esclusivamente alle società di Lega Pro, concorrendo inoltre all'organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
c) predispone i calendari del Campionato e delle altre manifestazioni di propria competenza, fissando date e orari degli eventi, concorrendo inoltre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla precedente lettera b) del presente comma, secondo ruolo e funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
d) disciplina, in conformità alle disposizioni vigenti, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di fotografi, cronisti e tecnici di testate giornalistiche e di operatori della comunicazione negli impianti ove si disputano le partite, regolando altresì i rapporti tra questi ultimi e le società sportive per il solo esercizio del diritto di cronaca;
e) assicura, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione normativi o federali, l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica nonché secondo principi contributivi, in favore delle società che adottino politiche sportive di sviluppo dei settori giovanili e delle infrastrutture, nonché di politiche di incentivazione dell'utilizzo dei giovani calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, secondo le linee-guida e i principi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
f) informa periodicamente le società sportive in ordine all'attività svolta e alle questioni di interesse comune, assicurando la trasmissione alle stesse, anche attraverso mezzi informatici, di Comunicati Ufficiali e Circolari, nonché dei principali atti e documenti associativi;
g) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
h) rappresenta le società associate nella negoziazione e stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti- tipo;
i) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre leghe e, ove necessario, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
l) rappresenta, per delega, che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di ammissione al Campionato, le società nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione anche audiovisiva, allo sfruttamento diretto di tali diritti anche mediante attività di produzione e diffusione audiovisiva con ogni mezzo trasmissivo, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ivi compresa la formale conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici di pertinenza delle singole società associate. In forza del disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegati dalle società alla Lega Pro - unica abilitata alla loro gestione - nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle seguenti operazioni ed iniziative: cessioni dei diritti d'immagine e promo- pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega Pro, partnership o rapporti similari); cessioni, con qualsivoglia forma e modalità, dei diritti audiovisivi e dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali e non ufficiali, nonché dei diritti di trasmissione a mezzo internet, nuove tecnologie e nuovi mezzi di diffusione;
m) rappresenta, per delega - che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di ammissione al Campionato - le società nella negoziazione e nella definizione delle devoluzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità fissati dalla legislazione nazionale e dalla normativa sportiva, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B e le società ad essa appartenenti effettuano a favore della Lega Pro e delle società ad essa appartenenti, anche per il tramite di quest'ultima, inclusa ogni altra operazione o attività connessa o comunque conseguente;
n) rappresenta le società associate nel perseguimento e nella tutela di ogni altro interesse collettivo, anche di natura patrimoniale;
o) tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C., detta norme di gestione delle società associate nell'interesse collettivo della categoria, verificandone l'osservanza da parte delle stesse;
p) per il raggiungimento dei suoi scopi, può detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitali costituite, anche in associazione con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di propria competenza o per la prestazione di servizi a favore suo o delle società. Per tali servizi le società dovranno eventualmente contribuire secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
q) è legittimata, in quanto espressamente e irrevocabilmente delegata con la richiesta di ammissione al Campionato, a trattenere e/o versare, per conto delle società, somme da queste dovute all'associazione, ad altre leghe, alla F.I.G.C., ad altre società affiliate alla F.I.G.C. e ai tesserati.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Lega Pro si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, dal presente Statuto e dal codice di autoregolamentazione interna.
5. La gestione amministrativa della Lega Pro è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori e ne viene dato rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale. La funzione di revisione legale è esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.
6. L'esercizio sociale della Lega Pro ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo. In ogni caso l'esercizio sociale dovrà sempre coincidere con la stagione sportiva.