Articolo 12 – Cariche onorarie

1. Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport del tennis.

2. L'Assemblea regionale o l'Assemblea provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale, possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del Comitato regionale o del Comitato provinciale.

3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

4. La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata revoca della stessa da parte dell'Assemblea che l'ha conferita.

5. I titolari delle cariche d'onore partecipano alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.