Articolo 12 Diritto e modalità di partecipazione all'Assemblea

1. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, partecipano, con diritto di voto, le società associate alla Lega Pro, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8.

2. In caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale per le Assemblee elettive dei Consiglieri Federali, ogni società può farsi rappresentare da un delegato scelto - in via esclusiva - tra gli amministratori o i soci della stessa, purché persona fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell'organico societario così come risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro in data antecedente al conferimento della delega.

3. Il conferimento della rappresentanza ai sensi del comma 2 deve risultare da delega scritta, rilasciata dal legale rappresentante pro tempore o dall'organo amministrativo munito dei necessari poteri o dall'assemblea della società; la delega deve indicare il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo, ogni società ha facoltà di farsi rappresentare da altra società associata ed avente diritto al voto; a tal fine deve rilasciare formale delega sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore. Non può essere esercitata la facoltà di delega ad altra società per più di due assemblee consecutive. Ciascuna società associata non può acquisire più di una delega relativa a ciascuna assemblea.

5. La facoltà di delega, di cui al comma 4, non è concessa in occasione di assemblee straordinarie e di assemblee che abbiano all'ordine del giorno le materie previste all'art. 10 lettera c) e l).

6. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività, calciatori in attività, tecnici in attività, agenti di calciatori o comunque soggetti che svolgono attività di mediazione per le prestazioni di calciatori o tecnici, nonché da soggetti che, al momento della verifica dei poteri, risultino gravati da provvedimenti disciplinari che inibiscono lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta.

7. Le società associate alla Lega Pro hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale.

8. Le società che cessano di far parte della Lega Pro, salvo quelle escluse per revoca e/o decadenza dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea unicamente per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro cessazione.

9. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente e i Vice-Presidenti della Lega Pro, il Presidente onorario della Lega Pro, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro. Tuttavia i componenti del Consiglio Direttivo ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro hanno diritto di voto quando partecipano anche in qualità di rappresentanti legali delle rispettive società associate.

10. Fermo restando quanto previsto al comma 12, la partecipazione e la rappresentanza delle società è disciplinata in via esclusiva ed inderogabile secondo le previsioni del presente articolo.

11. Ad eccezione delle Assemblee in cui devono essere eletti i Consiglieri federali le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate ai componenti dell'Ufficio del Giudice Sportivo che, a tal fine, possono avvalersi di collaboratori.

12. Ad eccezione delle assemblee nelle quali si deve procedere a votazioni riguardanti l'attribuzione o la revoca di cariche riferite ad organi della Lega Pro oppure ad organi federali, la partecipazione all'assemblea è consentita anche attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza, nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione elettronica idoneo, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento di Lega che deve garantire l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e il diritto di esprimere il proprio voto.