Articolo 12 ter. Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
1. La Sezione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è organo collegiale costituito dal presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.
2. Alla Sezione è demandata in via esclusiva la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.
3. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) - ii.), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra i professori ordinari in materiegiuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, e i magistrati ordinari, contabili e amministrativi in servizio o a riposo. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni.
4. Una volta eletto ai sensi del precedente comma 3, il Presidente della Commissione della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, dura in carica tre anni e non è rinnovabile.
5. La composizione della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, avviene mediante sorteggio dei nove nominativi dei componenti eletti ai sensi del precedente comma 3, individuando così i componenti effettivi e i componenti supplenti. Durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.
6. Il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.
7. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e di funzionamento approvato secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, lettera l5) del presente Statuto.