Articolo 137 Costituzione
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. (*)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
(*) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953), successivamente modificate con legge co- stituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Co- stituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967).