Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati

1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle associazioni e alle società che, iscritte al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I., abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea; a condizione tuttavia che: (i) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, ricomprese nel menzionato periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali; (ii) nei dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini del presente art. 14.1, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

2. Gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:

A) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie "A" e di serie "B", ovvero piazzati nelle prime otto posizioni della fase nazionale dei campionati giovanili, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie "A" di padel;

B) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni regionali di serie "C", ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie "B" di padel, ovvero qualificati per il campionato a squadre di serie "A" di beach tennis;

C) i rimanenti aventi diritto a voto non rientranti nelle fasce A e B.
3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al presente articolo ha diritto al voto singolo di base.

4. Agli affiliati compresi, per i risultati conseguiti, nelle fasce A e B, sono riconosciuti voti plurimi per la partecipazione ai Campionati a squadre, in ragione di:

a) voti tre, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia A;

b) voti due, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia B.

5. In ogni caso, al fine di evitare, con l'assegnazione dei voti plurimi, la creazione di maggioranze precostituite, a nessun affiliato può essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

6. Per l'assegnazione dei voti plurimi:

a) il computo è fatto per annata sportiva conclusa il 31 ottobre di ogni anno;

b) il computo non è fatto se i Campionati a cui sono riferiti non abbiano avuto effettivo svolgimento;

c) l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti;

d) le previsioni non sono cumulabili e agli affiliati che rientrano in più previsioni i voti sono attribuiti unicamente con riferimento alla previsione di maggior livello.