Articolo 14 Validità dell'Assemblea e votazioni
1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, fatti salvi diversi quorum previsti dalla legge:
- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di non meno di due terzi (2/3); delle società aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno delle società aventi diritto di voto.
2. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno diritto di esprimere un voto e, quindi, tutte le società associate che partecipano al Campionato di Serie C, salvo quanto previsto per le delibere di cui all'articolo 12, commi 7 e 8 che precede.
3. Ad ogni società associata, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, è attribuito un voto assembleare.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega Pro o, in caso di sua assenza, in ordine di preferenza, dal Vice-Presidente Vicario o dall'altro Vice-Presidente.
5. Su invito del Presidente, individuato ai sensi del comma 4 che precede, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori, all'uopo nominati, in caso di votazioni. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale, oppure da altro dipendente o funzionario della Lega designato dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge o comunque ogniqualvolta il Presidente della Lega Pro lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
6. Le votazioni si svolgono con sistema palese per alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per tutte le votazioni riguardanti l'attribuzione o la revoca di cariche riferite ad organi della Lega Pro oppure ad organi federali. La votazione per scrutinio segreto è, comunque, ammessa a seguito di presentazione di apposita istanza da parte di un numero di società pari ad almeno a un quinto degli aventi diritto al voto presenti.
7. L'accreditamento del candidato alla carica di Presidente Federale e alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. viene effettuato con le modalità previste dallo Statuto Federale.
8. Nelle occasioni in cui è prevista - per espressa norma oppure su richiesta - la votazione a scrutinio segreto, l'accesso alla sala e agli ambienti dove si svolge l'assemblea è riservato ai soli delegati assembleari. La pubblicità della seduta sarà assicurata dalla previsione di ripresa video a circuito interno.