Articolo 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati
1. L'elettorato attivo è riconosciuto:
a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera atleta;
b) ai tecnici in attività maggiorenni regolarmente iscritti nell'albo o negli elenchi.
2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale.
3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee di categoria, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, un delegato in quota atleti e un delegato in quota tecnici.
4. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti.
5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma ha diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegato ha un voto nelle assemblee federali.
7. L'elezione dei delegati deve aver luogo almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale.
8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio federale con avviso pubblicato nel sito internet federale almeno dieci giorni prima delle elezioni.