Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati
1. Possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach- tennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
2. Sono aggregati alla FITP:
a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;
b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.
3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.
4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.