Articolo 18 – L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.

2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.

3. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 6. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità dirappresentanti di tecnici e atleti.

4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

5. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per una sola delle categorie che possono rappresentare.

6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea, i Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, fino ad un massimo di:

a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti; 

b) 2 fino a 400 associazioni e società votanti;

c) 3 fino a 800 associazioni e società votanti;

d) 4 fino a 1500 associazioni e società votanti;

e) 5 oltre le 1500 associazioni e società votanti.

6-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.

7. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti.

8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.

9. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

10. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria:

(i) per l'elezione del Presidente federale e del Consiglio federale, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;

(ii) nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quando, nel rispetto dell'art. 34.2, non sia possibile la sua sostituzione col primo dei non eletti;

(iii) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;

Nelle ipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), l'assemblea deve essere convocata, con le modalità di cui al successivo art. 19, comma 1-bis, e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

Nell'ipotesi di cui al punto (iii), l'assemblea è costituita solo dalle società ed associazioni affiliate.

L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.

11. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

12. Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.