Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee
1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.
1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FITP, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.
3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.
5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.