Articolo 19 Requisiti e modalità di elezione del Presidente e durata del mandato

1. Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo di cui fa parte, resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

2. Sono ineleggibili alla carica di Presidente di Lega Pro i soggetti che, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbiano ricoperto, per conto di società affiliate alla F.I.G.C., ruoli o incarichi previsti al precedente art. 2 comma 3, lett. a), b) e c).

3. Nel periodo di svolgimento del mandato sono incompatibili con la carica di Presidente della Lega Pro incarichi di rappresentanza nell'ambito delle componenti federali. In caso di incompatibilità, il candidato, eletto alla Presidenza, deve esercitare l'opzione entro sette giorni dalla avvenuta elezione.

4. Possono ricoprire la carica di Presidente della Lega Pro unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle funzioni.

5. Il Presidente in carica può essere riconfermato. Non è immediatamente rieleggibile il Presidente che abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dal successivo comma 6. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

6. Per l'elezione successiva a due mandati consecutivi, ovvero a tre mandati consecutivi nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, il Presidente uscente è confermato qualora, al primo scrutinio dell'assemblea, raggiunga la maggioranza dei tre quarti dei voti delle società aventi diritto. Nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la predetta maggioranza, il Presidente uscente può partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima vi abbiano partecipato almeno altri due candidati e che lo stesso abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato, tra gli altri, la più elevata somma percentuale dei voti validamente espressi dai presenti.

Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi dai presenti. In mancanza anche di una delle suddette condizioni, il Presidente uscente non può concorrere alla successiva votazione, che si effettuerà secondo quanto previsto dal precedente articolo 16, comma 7.

7. L'Assemblea, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, può revocare il Presidente dal suo incarico. La relativa richiesta di votazione assembleare dovrà essere presentata e sottoscritta da un numero di società associate non inferiore a due quinti e deve essere espressamente motivata tenuto conto delle disposizioni dello Statuto Federale, delle norme dell'ordinamento sportivo e di quello generale.

8. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega Pro vengono assunte dal Vice- Presidente Vicario, salva diversa ed espressa delega del Presidente stesso all'altro Vice-Presidente.

9. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. In caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente Vicario convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta la sua elezione.

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 7, in caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente si determina la contestuale decadenza dalle rispettive cariche dei due Vice- Presidenti, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato; tali organi, ad eccezione del Presidente, espleteranno, in regime di prorogatio, le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo, che deve avvenire con l'elezione del nuovo Presidente.