Articolo 2 – Scopi
1. I fini istituzionali della FITP sono:
a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach- tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FITP aderisce incondizionatamente;
c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;
d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina;
e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;
Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FITP si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva
2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis e del padel è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP può altresì:
a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.