Articolo 20 – Attribuzioni dell’Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria:

a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che sono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;

b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:

a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;

c) delibera lo scioglimento della FITP;

d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.

3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;

b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale e in ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi motivo;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.

5. Per le elezioni, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.