Articolo 21 I Vice-Presidenti

1. Il Vice-Presidente Vicario e il Vice-Presidente della Lega Pro svolgono le funzioni di rappresentanza della Lega Pro nel quadro delle norme previste dal presente Statuto e nell'ambito delle deleghe conferite dal Presidente.

2. Assume la qualifica di Vice-Presidente Vicario il candidato eletto con il maggior numero di preferenze o quello che, a parità di voti, risulti più giovane anagraficamente. 

3. Il Vice-Presidente Vicario esercita di diritto le funzioni e i poteri di spettanza del Presidente nei casi in cui quest'ultimo vi sia impedito e, fino alla eventuale elezione del nuovo Presidente, nei casi di decadenza, revoca, morte o dimissioni del precedente.

4. Non possono ricoprire la carica di Vice-Presidente Vicario, né di Vice-Presidente, coloro che ricoprano cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro o abbiano rapporti, a qualsiasi titolo, con società associate alla Lega Pro o ad altra Lega. A far data dal giorno della perdita di uno dei suddetti requisiti si determina la decadenza immediata e di diritto dalla carica di Vice-Presidente Vicario o di Vice-Presidente.

5. Ai Vice-Presidenti è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. È consentita una nuova elezione alla carica dopo una vacatio di un quadriennio olimpico a condizione che, in tale periodo, il candidato non abbia ricoperto cariche elettive così come individuate dal presente Statuto.

6. Entrambi i Vice-Presidenti, anche singolarmente, possono essere revocati dalla carica a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, da assumersi negli stessi termini e con le stesse modalità previste al precedente articolo 19, comma 7. In caso di singola elezione, il Vice- Presidente rimasto in carica assume sempre e comunque la funzione di Vice Presidente Vicario.