Articolo 21 – Partecipazione all’Assemblea nazionale

1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.

2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.