Articolo 22 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da sei Consiglieri.

2. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere indipendenti, cioè non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenenti alla Lega Pro o ad altra Lega Professionistica.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro che siano in possesso:
- dei requisiti previsti dall'articolo 29 dello Statuto Federale;
- dei requisiti di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro, siano essi titolari dell'organo amministrativo che procuratori speciali, espressamente e validamente delegati alla funzione di legale rappresentanza della rispettiva società, purché i relativi poteri risultino regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente.

4. In ogni caso, non sono eleggibili, anche se in possesso dei requisiti predetti, i soggetti che siano iscritti nel Registro Federale degli Agenti Sportivi, nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi o ricoprano la carica di Segretari Sportivi e che, al momento delle elezioni, non abbiano richiesto ed ottenuto la sospensione dell'iscrizione per tutta la durata della carica.

5. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né la qualifica di rappresentante legale, amministratore, socio, collaboratore o consulente di alcuna società o associazione appartenente a Lega diversa.

6. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi direttivi, oppure anche di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza.

7. Nel corso della durata del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere membri di organismi, anche consultivi, creati nel quadro organizzativo e funzionale della Lega, pur potendo svolgere attività di coordinamento degli stessi. Resta ferma la possibilità di poter ricoprire, nel corso di durata della carica, il ruolo di componente del Comitato Esecutivo.

8. La perdita anche di uno dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.

9. I componenti del Consiglio Direttivo della Lega Pro decadono in presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro la convocazione della sua successiva riunione e comunque entro e non oltre sette giorni dal verificarsi della sopravvenuta causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

10. I Consiglieri che, negli ultimi dieci anni, risultino attinti da provvedimenti inibitori definitivi della durata complessiva superiore a dodici mesi decadono dalla carica, di diritto e senza necessità di espressa declaratoria.

11. Ciascun componente del Consiglio Direttivo può essere revocato dalla carica a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, da assumersi negli stessi termini e con le stesse modalità previste al precedente art.19, comma 7.

12. Ai Componenti del Consiglio Direttivo è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. E' consentita una nuova elezione alla carica dopo una vacatio di un quadriennio olimpico a condizione che, in tale periodo, il candidato non abbia ricoperto cariche elettive così come individuate dal presente Statuto.

13. Il Consiglio Direttivo dichiara, con apposita delibera, la decadenza del Consigliere nei casi di:
a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, del Consiglio Direttivo nella stessa stagione sportiva;
b) perdita del requisito della rappresentanza legale della società di cui faceva parte al momento dell'elezione;
c) venir meno del vincolo associativo alla Lega Pro della società di cui faceva parte al momento dell'elezione.

14. Nel caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni di uno o più Consiglieri della Lega Pro, si procede alla sua/loro sostituzione sempre che sia rimasta in carica la maggioranza dei componenti dell'organo. Il Consiglio Direttivo procede alla surroga per cooptazione scegliendo tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità. Ogni consigliere subentrante resta in carica sino alla prima assemblea, da convocarsi entro 60 giorni dalla data della cooptazione, nella quale deve essere eletto il consigliere subentrante, che rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

15. Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo per decadenza ai sensi della disposizione di cui al precedente comma 13 lett. c), si procederà alla sostituzione con le modalità previste al precedente comma.

16. Nel caso in cui invece venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per le altre ipotesi di decadenza, nonché per revoca, morte o dimissioni di più Consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo, nonché il Presidente e i Vice-Presidenti. In tale ipotesi, le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti, fino al suo rinnovo contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.

17. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e alle stesse partecipano, senza diritto di voto, il Presidente onorario, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati i legali rappresentanti di società controllate e/o partecipate dalla Lega Pro e, in relazione alle materie all'ordine del giorno, soggetti investiti di particolari incarichi.

18. Il Segretario della Lega Pro funge da Segretario del Consiglio Direttivo.