Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale
1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della FITP, per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.
3. Il Presidente della FITP è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.
5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.
6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.
7. L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
8. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della FITP e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.