Articolo 23 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita i seguenti poteri:
a) convoca le Assemblee;
b) comunica alla Segreteria Federale il candidato all'elezione di Presidente Federale accreditato singolarmente dai delegati assembleari, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;
c) comunica alla Segreteria Federale il candidato della Lega Pro alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., secondo quanto previsto dalle normative federali;
d) propone all'Assemblea il conferimento del titolo di Presidente Onorario della Lega Pro;
e) comunica alla F.I.G.C. l'esito degli accertamenti di competenza della Lega Pro ai fini dell'ammissione ai Campionati;
f) elabora, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega Pro;
g) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e di solidarietà tra le società;
h) approva i regolamenti di gestione interna dell'associazione predisposti dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato;
i) nomina il Segretario Generale e, eventualmente, uno o più Vice Segretari;
l) delibera il cambiamento del logo dei campionati;
m) adotta il regolamento elettorale dell'Assemblea - ispirato a criteri di democrazia interna, di garanzia per l'esercizio pieno del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto - nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme dell'ordinamento sportivo e generale applicabili, da sottoporre al visto di conformità della F.I.G.C.;
n) organizza i Campionati della Lega Pro e le altre competizioni, ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;

o) delibera la composizione dei gironi dei singoli Campionati di competenza della Lega Pro;
p) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega, e adotta i conseguenti provvedimenti;
q) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società;
r) stabilisce, nelle materie di specifica competenza e compatibilmente con le norme federali, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società, ai tesserati professionisti e/o altri soggetti; s) designa i rappresentanti della Lega Pro presso gli organismi federali che ne prevedono la presenza;
t) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega Pro, nominandone i componenti;
u) delibera i criteri di ripartizione delle risorse federali, nel rispetto delle indicazioni della FIGC, e delibera, altresì, i criteri di ripartizione delle rimesse provenienti dalle altre Leghe, ivi inclusi quelli di natura corrispettiva, erogabili alle società sportive in presenza dei presupposti sostanziali all'uopo previsti dai competenti organi;
v) organizza le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;
aa) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega Pro e ne cura la formazione;
bb) ferme restando le attribuzioni di cui all'art. art. 18 comma 3 lett. l, delibera di stare o resistere in giudizio;
cc) comunica alla F.I.G.C. i nominativi dei soggetti aventi diritto alla qualifica di Delegati di Lega Pro all'Assemblea Federale;
dd) sceglie e indica i rappresentanti della Lega Pro nei Consigli Direttivi del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico. Indica, altresì, i rappresentanti della Lega Pro in tutti gli altri enti, organismi o associazioni, fondazioni o persone giuridiche, anche esterne all'ordinamento federale e a quello sportivo del C.O.N.I.;
ee) nomina, scegliendoli fra i propri componenti, i tre membri elettivi del Comitato Esecutivo;
ff) convoca l'assemblea elettiva per l'elezione dell'Amministratore Delegato, qualora ritenga di avvalersi di tale organo, in sostituzione del Comitato Esecutivo, per l'espletamento delle funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega Pro;
gg) fatte salve le competenze attribuite dal presente Statuto agli altri organi della Lega, adotta tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'assolvimento, da parte della Lega e delle società associate, degli obblighi derivanti dallo Statuto Federale, dalle N.O.I.F. ovvero da altri atti o provvedimenti della F.I.G.C.

2. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando esattamente i limiti della delega.