Articolo 23 – Modificazioni dello Statuto

1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale, che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.

3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello Statuto.

5. L'Assemblea nazionale per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 50% degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 20% degli aventi diritto di voto e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.

6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.