Articolo 25 Il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice- Presidente Vicario e da tre componenti, individuati tra quelli elettivi del Consiglio Direttivo, nominati, con delibera di quest'ultimo organo da adottarsi nella prima riunione successiva alla elezione dei suoi Componenti, fra i membri in carica del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 lett. ee), del presente Statuto.

2. Al Comitato Esecutivo sono attribuite tutte le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega Pro necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa; nell'esercizio di tali funzioni il Comitato Esecutivo si avvale del Segretario Generale, al quale conferisce le opportune deleghe anche al fine di consentire una costante operatività dell'associazione. In particolare, in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, il Comitato Esecutivo esercita i seguenti poteri:

a) costituisce, su proposta del Presidente, gli uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento;
b) sovraintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega, ne dirige il personale e coordina le attività di collaborazione esterna;

c) predispone i regolamenti di gestione interna dell'associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
d) dirige le attività economiche e commerciali della Lega;
e) elabora e predispone, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, per ogni stagione sportiva, il progetto di bilancio preventivo della Lega Pro;

f) elabora e predispone, per ogni stagione sportiva, il progetto di bilancio consuntivo;
g) fissa, per l'annualità sportiva, su indicazione del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote associative e partecipative;
h) gestisce il patrimonio e le entrate della Lega Pro, nonché eventuali fondi istituiti dal Consiglio Direttivo;
i) ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 18, comma 3, lett. l), affida incarichi speciali e mandati professionali, determinando gli eventuali compensi;
l) esercita attività e/o funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.

3. I componenti elettivi del Comitato Esecutivo decadono ipso iure dall'incarico in caso:
- di decadenza, revoca, morte o dimissioni dall'incarico di Consigliere del Consiglio Direttivo;
- di mancata partecipazione non giustificata, nel corso della stagione sportiva, ad almeno tre riunioni, anche non consecutive, del Comitato.
In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Componente subentrante con deliberazione da adottarsi nella prima riunione successiva al verificarsi della fattispecie di decadenza.

4. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Il Segretario Generale della Lega Pro funge da Segretario del Comitato Esecutivo.

5. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti. La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo è consentita anche attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione elettronica idoneo con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento di Lega, che deve garantire l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e il diritto di esprimere il proprio voto.

6. Le delibere del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si tengono con sistema a voto palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte dal Comitato devono essere riportate in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso, a cura della Segreteria di Lega, alla F.I.G.C., previa richiesta di quest'ultima.

7. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, al Comitato Esecutivo si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 24 per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

8. Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga di avvalersi dell'Amministratore Delegato in sostituzione del Comitato Esecutivo per l'espletamento delle funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega Pro, con delibera da adottarsi nella prima riunione successiva all'elezione dei suoi Componenti, convoca l'assemblea elettiva per l'elezione dell'Amministratore Delegato al quale verranno attribuite le funzioni di cui all'art. 25 comma 2.

9. Sono ineleggibili alla carica di Amministratore Delegato i soggetti che, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbiano ricoperto, per conto di società affiliate alla F.I.G.C., ruoli o incarichi previsti al precedente art. 2 comma 3, lett. a), b) e c).

10. Nel periodo di svolgimento del mandato sono incompatibili con la carica di Amministratore Delegato incarichi di rappresentanza nell'ambito delle componenti federali. In caso di incompatibilità, il candidato, eletto alla carica di Amministratore Delegato, deve esercitare l'opzione entro sette giorni dalla avvenuta elezione.

11. Possono ricoprire la carica di Amministratore Delegato della Lega Pro unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle funzioni.

12. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Delegato coloro che abbiano rapporti, a qualsiasi titolo, con la FIGC, con altre componenti federali, con società associate alla Lega Pro o ad altra Lega, nonché coloro che sono iscritti nel Registro Federale degli Agenti Sportivi o nell'Elenco Speciale dei Direttori.

13. L'Assemblea, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, può revocare l'Amministratore Delegato dal suo incarico. La relativa richiesta di votazione assembleare dovrà essere presentata e sottoscritta da un numero di società associate non inferiore a due quinti e deve essere espressamente motivata tenuto conto delle disposizioni dello Statuto Federale, delle norme dell'ordinamento sportivo e di quello generale.