Articolo 25 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITP e ne firma gli atti. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;

b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione. Egli nomina il Segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.

6. In caso di impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FITP è tenuto alla convocazione dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento.

7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.

8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.

9. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale.

10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.