Articolo 26 Costituzione

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

(*) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).