Articolo 26 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro viene eletto dall'Assemblea della Lega Pro; è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. L'elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti avviene improrogabilmente entro 60 giorni dalla elezione del nuovo Presidente, dei due Vice-Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della F.I.G.C. o di società affiliate a quest'ultima. La perdita anche di uno solo di tali requisiti comporta, ipso iure, la decadenza immediata dalla carica.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e delle disposizioni regolamentari di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero i singoli componenti, possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici della Lega Pro.

5. Al Collegio dei Revisori dei Conti può essere demandata anche la revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il progetto di bilancio consuntivo del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato e redige la relazione annuale.

7. In caso di decadenza degli organi direttivi, disposta nell'ambito della procedura prevista dall'art. 9 comma 9 dello Statuto Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o fino al rinnovo delle cariche.

8. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea della Lega Pro e a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno l'obbligo di presenziare a tutte le riunioni che si svolgono nell'ambito della Lega Pro in cui è richiesta la loro partecipazione; in particolare, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, si riuniscono con quest'ultimo almeno una volta al mese.

9. In caso di impedimento assoluto e permanente del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo anagraficamente più giovane assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

10. Nel caso in cui un componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga a trovarsi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso è sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ovvero, nell'ipotesi di parità, dal supplente anagraficamente più giovane.

11. Il Presidente e ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono soggetti a revoca a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 19 comma 7.

12. Ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualunque sia la funzione ricoperta in seno all'Organo, può essere rieletto fino a un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico. È consentito un terzo mandato se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Decorso tale periodo, non è consentito alcun incarico successivo.