Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio federale si riunisce:

a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;

b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.

2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.

5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette consiglieri.

6. Il voto non è delegabile.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.