Articolo 27 Costituzione
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato .
Non è ammessa la pena di morte.
(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 «Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte» (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007).