Articolo 27 I Consiglieri Federali

1. Ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale, gli interessati devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto Federale;
b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, quali previste dallo Statuto Federale.

2. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro.

3. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di rappresentanti legali, amministratori, soci, collaboratori o consulenti di altra società o associazione affiliata alla F.I.G.C. diversa da quella di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5. La carica di Consigliere Federale è altresì incompatibile con incarichi direttivi e con incarichi di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza. Il Consigliere Federale può coordinare l'attività di organismi, anche consultivi, dalla Lega Pro, ma non può esserne membro.

6. I Consiglieri Federali possono essere rieletti fino a un massimo di due mandatati coincidenti con il quadriennio olimpico; è consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. E' consentita una nuova elezione dopo una vacatio della durata di due quadrienni olimpici.