Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio federale, in particolare:

a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;

b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FITP;

c) predispone ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;

d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;

e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;

g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;

h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;

i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;

k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;

l) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;

m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;

n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;

o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;

p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;

q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;

r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;

s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;

t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva;

u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;

v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;

w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.

3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.