Articolo 28 Incompatibilità
1. Non possono essere instaurate collaborazioni, né conferiti mandati o incarichi a:
- soggetti legati da vincoli o legami di ordine familiare, professionale oppure di interesse economico, con coloro che ricoprono cariche elettive, ovvero incarichi di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo nell'ambito della Lega;
- persone giuridiche che abbiano rapporti professionali o interessi economici con coloro che ricoprono cariche elettive, ovvero incarichi di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo nell'ambito della Lega.
2. Il permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo di Lega di appartenenza costituisce motivo di incompatibilità e determina l'immediata decadenza dall'incarico. Qualora il conflitto d'interessi si configuri solo con riferimento ad una singola deliberazione dell'Organo di appartenenza, il soggetto interessato deve astenersi da ogni relativa attività connessa.