Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.

2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento;

b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano di età) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

c) dimissioni contemporanee (pervenute alla Segreteria federale in un arco temporale inferiore a sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.