Articolo 3 Le Società
1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società devono essere depositati presso la Lega Pro e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto Federale, con le N.O.I.F. e con tutte le altre norme federali, nonché con il presente Statuto, con i Regolamenti, con il codice di autoregolamentazione della Lega Pro e con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Gli atti di variazione agli statuti sociali devono essere comunicati alla Lega Pro in copia conforme entro venti giorni dal deposito delle stesse presso il Registro delle Imprese. Entro il medesimo termine devono essere comunicati alla Lega Pro tutti i mutamenti della compagine sociale e le modificazioni di tutti i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, lett. a), b) e c).
3. Il libro dei verbali di Assemblea delle società associate deve essere, a richiesta, messo a disposizione della Lega Pro.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante oppure dai soggetti legittimati in forza di specifici atti deliberativi con cui sono attribuite le relative autorizzazioni o i relativi poteri.
5. Salvo deroga del Consiglio Direttivo della Lega Pro, le società non possono essere rappresentate da soggetti che, nel corso della stessa stagione sportiva, abbiano rappresentato altra società della stessa Lega. Il divieto posto dal presente comma non si applica nel caso in cui la rappresentanza di una società sia stata conferita ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 4.
6. Gli atti posti in essere da persone diverse e con modalità difformi da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito, oltre a quella eventuale della società.
7. Le società associate alla Lega Pro e i soggetti riferibili alle stesse secondo quanto previsto dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto Federale, delle N.O.I.F. e di tutte le altre norme federali, nonché delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e del codice di autoregolamentazione della Lega Pro e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
8. I cambiamenti di denominazione sociale e gli atti che comportano operazioni straordinarie delle associate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasferimenti di sede, conferimenti di azienda, scissioni, nonché operazioni simili e/o equiparabili devono essere approvati dalla F.I.G.C., secondo quanto previsto dalle norme federali.
9. Le società, nel rispetto delle disposizioni federali in materia e dell'apposito regolamento di Lega Pro, possono integrare la propria denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor.
10. Le società, nel rispetto della normativa federale e previa autorizzazione della Lega Pro, possono apporre sugli indumenti di gioco scritte o marchi pubblicitari. In caso di richiesta della Lega Pro, devono assicurare la presenza - in aggiunta agli spazi dedicati ai propri sponsor - di ulteriori spazi, in misura comunque non prevalente, sulle divise di gioco per l'apposizione del marchio della Lega Pro nonché di altri loghi o marchi, anche di terzi, che pubblicizzino e/o promuovano sponsor e/o iniziative solidaristiche o commerciali della Lega Pro.